Autorità di Sistema Portuale

Autorità di Sistema Portuale è un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa. Ha funzioni finanziarie, di bilancio e amministrative.
Data pubblicazione:

08/10/2024

Ultimo aggiornamento:

22/08/2024 16:24

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è l’ente di governo del territorio portuale. Secondo il Decreto Legislativo n. 169 – Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182), l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno centro-settentrionale, entro la cui circoscrizione territoriale sono ora ricompresi i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha funzioni di:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l’utilizzazione dei fondi all’uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

f) promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.