(Art. 9 Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.)
Il Comitato di gestione è composto:
a) dal Presidente dell’AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità dei voti espressi;
b) da un componente designato da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità portuale inclusi nell’Autorità di sistema portuale, escluso i comuni capoluogo delle città metropolitane;
e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest’ultimo, dal rappresentante dell’autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell’Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza.
I componenti del Comitato durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti. E’ sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non è regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni. Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico.
Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario Generale.
Il Comitato di gestione delibera:
a) l’adozione del documento di pianificazione strategica di sistema, del piano regolatore di sistema portuale, delle varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all’art. 5, comma 4 e degli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all’art. 5, comma 5 della legge;
b) l’approvazione del piano operativo triennale e la sua revisione annuale;
c) l’approvazione del bilancio di previsione, delle note di variazione e del conto consuntivo;
d) l’adozione, su proposta del Presidente, del regolamento di amministrazione e contabilità;
e) l’approvazione della relazione annuale sull’attività dell’AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 della legge, di durata superiore a 4 anni, determinando i relativi canoni;
g) in ordine agli accordi sostitutivi di cui all’articolo 18, comma 4, della legge;
h) su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale, la dotazione organica dell’AdSP;
i) il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell’AdSP e gli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’AdSP;
j) la nomina e la eventuale revoca del Segretario Generale su proposta del Presidente dell’AdSP;
k) il piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge;
l) l’adozione di un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.
Il Comitato di gestione inoltre esprime parere preventivo obbligatorio e non vincolante:
a) in merito alle concessioni e/o autorizzazioni di cui agli articoli da 36 a 55 e art. 68 cod. nav.;
b) in merito alle concessioni di durata fino a quattro anni e del relativo canone;
a) in merito alla proposta del Presidente in materia di delimitazione delle zone franche;
b) in merito alle concessioni di cui all’articolo 6, comma 10, della legge;
c) sull’esercizio da parte del Presidente delle competenze attribuitegli dagli articoli 16,17 e 18 della legge, nel rispetto delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti e delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 16, comma 4, e 18, commi 1 e 3, della legge.
1. Le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 1 sono adottate su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale.
2. Le deliberazioni che non debbano essere sottoposte ad approvazione ai sensi dell’articolo 12 della legge sono immediatamente esecutive, salva la facoltà del Comitato di differirne motivatamente l’efficacia e di stabilirne le condizioni.
3. Le deliberazioni assunte sono pubblicate sul sito dell’AdSP in attuazione delle previsioni della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.).
Ulteriori informazioni nell'apposita sezione del Portale Amministrazione Trasparente