(Art. 11-bis Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.)
L’Organismo di partenariato della risorsa mare è composto, oltre che dal Presidente, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, già sedi di Autorità di sistema portuale, facenti parte del sistema portuale dell’ AdSP nonché da:
a) un rappresentante degli armatori;
b) un rappresentante degli industriali;
c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;
d) un rappresentante degli spedizionieri;
e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;
f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;
g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito logistico-portuale;
i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;
j) un rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti in porto;
k) un rappresentante dell’impresa o agenzia di cui all’art. 17 designato dall’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali – ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:
a) all’adozione del piano regolatore di sistema portuale;
b) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale dell’AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto;
c) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
d) alla composizione degli strumenti di cui all’articolo 9, comma 5, lettera l).
Ulteriori informazioni nell'apposita sezione del Portale Amministrazione Trasparente